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Ogni medico che eserciti la sua professione autonomamente è tenuto stipulare un’assicurazione. A stabilirlo è l’articolo 5, comma 1, del Dpr 137/2012: “Il professionista è tenuto a stipulare, anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Perché l’assicurazione

L’assicurazione obbligatoria ha lo scopo di tutelare il paziente contro errori, imperizie o negligenze da parte del medico. La mancata stipula di un’assicurazione potrebbe comportare diverse conseguenze per il professionista: dal ritiro del mandato fino, nei casi più gravi, alla radiazione dall’Albo dei medici.

I requisiti della polizza

Prima di stipulare l’assicurazione bisogna inoltre accertarsi che sia abbastanza ampia da garantire la necessaria copertura contro tutti i possibili errori. In particolare, bisogna valutare la presenza di una garanzia postuma per le rivendicazioni di diritti o richieste di risarcimento anche in caso di cessata attività del medico.

Un obbligo non solo per il medico

La stipula di un’assicurazione non è obbligatoria soltanto per il medico libero professionista ma anche per altre figure professionali: a titolo di esempio si possono citare avvocato, agenti assicurativi, commercialisti e intermediari a vario titolo. Per maggiori informazioni, si rimanda al testo integrale del Dpr 137/2012.

 

Fonte immagine: Pixabay.com/it

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